(art. 35, c. 3, D.Lgs. 33/2013)
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
Decertificazione:
In ottemperanza alla Direttiva n. 14 del 2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183” si comunica che per una tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi l’ufficio da contattare è qui di seguito indicato:
protocollo@comune.rosate.mi.it
comune.rosate@pec.regione.lombardia.it
Si ricorda, inoltre, che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra i privati.
In merito alle modalità di accesso non esistono al momento convenzioni quadro attive .
I controlli sulle dichiarazioni sostitutive richieste dalle amministrazioni procedenti vengono svolte con modalità telematica (PEC) in tempo reale rispetto all’acquisizione
scarica la Direttiva n. 14 del 2011 dal sito della Funzione Pubblica