L’Art. 40 prevede che ferme le disposizioni di maggior tutela in materia di informazioni ambientali, le amministrazioni pubblicano le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, lettera a), del Dlgs n. 195/2005 che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’art. 10 del medesimo Dlgs. Tali informazioni sono raccolte in un’apposita sezione detta “Informazioni ambientali”.
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